Art. 6.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore a lire venti milioni o a 10.330 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
      2. È altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:

          a) a coloro che risultano affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite commissioni mediche istituite nell'ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard definito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

          b) a coloro che risultano affetti da gravi forme di epatite, di patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle commissioni mediche di cui alla lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria.

      3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, il Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al medesimo comma 2 possano essere sottoposti alle cure richieste per la specificità della loro condizione.